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Studio bertoni & partners – bonus autonomi e professionisti: via libera alle domande

Bonus autonomi e professionisti: via libera alle domande

Via libera alle domande di erogazione delle indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti. Alla luce delle indicazioni fornite con la circolare n. 103 del 2022, INPS e Casse professionali hanno aperto le procedure telematiche. I soggetti aventi diritto hanno tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda, che è unica sia per il bonus 200 euro che per quello, di importo pari a 150 euro, introdotto dal decreto Aiuti ter per i redditi più bassi. Le richieste saranno accolte fino a raggiungimento del limite delle risorse stanziate e in ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Come procedere correttamente?

Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 19 agosto 2022, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e le Casse professionali sono pronte a dare il via alle procedure di presentazione delle domande per l’erogazione delle indennità una tantum previste a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle relative gestioni previdenziali. L’INPS, in particolare, ha pubblicato la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 con le istruzioni applicative.

Si tratta del bonus 200 euro, incrementato di ulteriori 150 euro dal decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) per coloro che, nel periodo d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Chi può richiederlo

L’indennità una tantum è prevista a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, ovvero:

– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;

– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;

– pescatori autonomi anche associati in cooperative o compagnie e con rapporto di lavoro autonomo;

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

N.B. Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale

Requisiti di spettanza

Lavoratori autonomi e professionisti interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapport e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euronel periodo d’imposta 2021. Si tratta del dato rilevabile dal modello “Redditi Persone fisiche 2022” al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e l reddito fondiario dell’abitazione principale, riportati al rigo RN 2.
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’indennità di APE sociale;
f) non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.

In cosa consiste

L’importo dell’indennità una tantum è pari a:

– 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro;

– 350 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 novembre 2022, tramite il Contact center INPS o accedendo tramite SPID alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Presentazione domanda alle casse professionali

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sono tenuti a presentare la domanda a tali enti nei termini e con le modalità dagli stessi previsti da ciascuno di essi.

In caso di contemporanea iscrizione a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto a:

FASE 1) Indicare la modalità di accredito prescelta, tra bonifico bancario oppure tramite Poste;

FASE 2) dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo o libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro

oppure

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

FASE 3) confermare l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

N.B. Una volta completata la procedura, il sistema rilascia una ricevuta con indicazione del numero progressive di protocollazione dell’istanza.